D.P.R. 13/01/72 MODIFICATO CON D.M. 7/01/98 e
D.P.R. 23/1/1980
Il disciplinare riconosce nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata le tipologie "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" e la zona "Colli Altotiberini":
- bianco, bianco scelto, grechetto, rosato, novello, rosso, rosso scelto, rosso riserva, cabernet sauvignon e riserva, gamay e riserva, merlot e riserva, vino santo o vin santo e spumante classico
- trebbiano toscano, malvasia del Chienti, sangiovese di Toscana, Merlot.
Inoltre sono previste importanti limitazioni di produzioni di uva per ettaro, condizioni ambientali e colturali dei vigneti atte a conferire le specifiche caratteristiche di qualita'.
Le nuove produzioni di vitigni che si affiancano a quelle storiche non si devono considerare come offese alla tradizione. Già molti anni fa Salvatore Mondini, nel "Trattato sui vitigni stranieri", citava il Gamay Perugino come pure il Cabernet-Souvignon precisando che il loro contributo "contribuisce ad impartire al vino un amaggiore rotondità e finezza".