Statuto Associazione

Statuto Associazione “Strada del Vino Colli del Trasimeno”

ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita un ‘Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata “STRADA DEL VINO COLLI DEL TRASIMENO”, finalizzata allo svolgimento dei compiti indicati dalla L.R. 22 Dicembre 1999 n.38 con sede legale ed amministrativa presso la Comunità Montana “Monti del Trasimeno” e con uffici e delegazioni in Italia ed all’estero se ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali.
L’Associazione si estende su tutta la zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione controllata: “Colli del Trasimeno” o “Trasimeno” e “Colli Altotiberini”.

ART.2 – DURATA
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 2050 prorogabile con delibera dell’Assemblea dei Soci.

ART.3 – SCOPI
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha per oggetto la valorizzazione e la promozione del territorio ad alta vocazione vitivinicola del Trasimeno nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale promosse dalla Regione Umbria.
Le attività essenziali alla diretta realizzazione dello scopo statutario sono:
Il miglioramento qualitativo dell’offerta turistica integrata del territorio interessato, mediante l’introduzione e l’applicazione di standards qualitativi, con attenzione a produzioni dell’economia eco - compatibile a cui dovranno adeguarsi ed attenersi gli associati;
Informazione e comunicazione delle caratteristiche enoturistiche della zona del Trasimeno con riferimento anche ai prodotti tipici e caratteristici della zona;
La gestione dello strumento operativo “Strade del Vino”, come definito ai sensi della L.R. Regione Umbria n. 38 del 22 dicembre 1999 e relativo regolamento di attuazione;
Lo svolgimento delle funzioni di Comitato responsabile per lo svolgimento dei compiti di cui alla L.R. n. 38 del 22 dicembre 1999 citata.
Per la completa attuazione degli scopi istituzionali, l’Associazione potrà inoltre:
a)Fornire assistenza tecnica ed informativa alle aziende associate, sia direttamente che servendosi di organismi le cui finalità siano compatibili con gli obiettivi prefissi.
b)Promuovere e realizzare, direttamente e in collaborazione con altri organismi, iniziative volte allo studio, documentazione e conoscenza del patrimonio culturale del territorio del Trasimeno, con particolare riguardo alla testimonianza della loro tradizione agricola, artigianale, commerciale, industriale e culturale creando e/o adeguando: Centri Culturali, Musei della Vite e del Vino, Parchi Letterari ed Enoteche.
c)Costituire comitati di consulenza, assumere dipendenti, nonché aderire o stipulare convenzioni con organismi e soggetti pubblici e privati.
d)Svolgere attività di studio, ricerca ed informazione a favore dei propri soci, in ordine alle caratteristiche dei vini del territorio del Trasimeno.
e)Promuovere e/o gestire banchi di assaggio dei prodotti enologici con la valorizzazione, tramite l’ospitalità degli agriturismi della zona.
f)Partecipare, a mostre, convegni e manifestazioni in campo vitivinicolo turistico o complementare, ovvero organizzarle direttamente;

g)Studiare, realizzare e diffondere materiale illustrativo di qualsiasi natura relativo alla “Strada del Vino Colli del Trasimeno” e svolgere ogni altra attività informativa utile alla tutela e alla valorizzazione delle stesse.
h)Creare e rendere operativi dei centri di informazione in punti strategici del comprensorio finalizzati ad una ampia comunicazione su tutte le attività enoturistiche del comprensorio prevedendo che gli stessi associati possano partecipare all’onere.
i)Svolgere attività formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, storiche e ambientali presenti nell’ambito della “Strada del Vino”.
j)Aderire o collaborare a organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia che più ristretta anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche.
k)Rappresentare in giudizio gli interessi dell’Associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome in ogni sede.
l)Compiere ogni altra operazione necessaria o utile al raggiungimento degli scopi associativi.
m)Può presentare le domande di contributo di cui all’art. 7 della legge regionale e ricevere contributi ed erogazioni liberali da Enti di qualsiasi natura e da soggetti privati.
n)Svolgere le attività statutarie anche in partecipazione con Enti e strutture di qualsiasi natura e partecipare ad iniziative organizzate da terzi, purché aventi finalità analoghe o complementari a quelle statutarie.
o)L’impegno a mantenere i partecipanti previsti dall’art. 3 della L.R. n. 38 del 22 dicembre 1999 nei quorum previsti dal medesimo.
p)Invia entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla direzione regionale “Attività Produttive”, una relazione sulle attività da svolgere corredata dall’elenco dei soci.
q)Comunica alla direzione regionale “Attività Produttive”, ogni variazione in merito allo statuto ed alla composizione degli organi entro sessanta giorni dalla variazione.
r)Trasmette alla direzione regionale “Attività Produttive” entro il 31 maggio dell’anno successivo, una relazione delle attività svolte, corredate dai necessari elementi finanziari e contabili.

ART.4 – AMMISSIONE SOCI
AMMISSIONE – Possono aderire all’Associazione tutti i soggetti di cui all’art. 3 della Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 ed i soggetti previsti all’art.4 del decreto attuativo della legge 268/99 approvato dalla conferenza Stato-Regioni il 1 Giugno 2000.che siano in possesso dei requisiti previsti dal relativo regolamento di attuazione.
Per essere ammessi all’Associazione gli interessati dovranno presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando, oltre ai dati idonei ad identificare l’Azienda ed il suo rappresentante nei riguardi dell’Associazione, i seguenti elementi:
a)Accettazione esplicita ed incondizionata degli obblighi imposti dallo statuto sociale.
b)Indicazione della categoria/e di appartenenza in relazione all’attività effettivamente svolta/e nell’ambito del territorio della “Strada dei vini”;
c)Impegno a corrispondere le quote associative in relazione alla/e categoria/e di appartenenza;
d)Impegno a mantenere il rapporto associativo per almeno tre anni decorrenti da quello di iscrizione.

L’ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, entro sei mesi dalla data di presentazione.
Altresì potranno essere ammessi a soci altri soggetti individuati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali.

ART.5 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO – Il rapporto associativo si estingue per le seguenti cause:
a)Dimissioni, da esercitarsi nel rispetto delle condizioni e degli impegni assunti con l’iscrizione,
che debbono essere presentate con lettera raccomandata con 4 mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso;
b)Cessazione dell’attività, o comunque delle condizioni per l’ammissione all’Associazione. A tale condizione è equiparata la cessazione dell’impresa, e la prosecuzione dell’attività aziendale sotto diverso nome o ragione sociale, rispetto a quelli per i quali era stata ottenuta l’iscrizione;
c)Esclusione . L’esclusione viene deliberata dall’Assemblea generale e, in particolare, ogni qualvolta il socio ponga in essere comportamenti contrari alle norme statutarie, ovvero dannosi per l’immagine della “Strada dei Vini …”

ART. 6 – TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA – In caso di trasferimento dell’azienda, per atto tra vivi (cambio di proprietà o ragione sociale) o causa di morte, l’avente causa o l’erede subentrerà nel rapporto associativo, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti articoli, e subordinatamente all’esito favorevole della verifica stessa ed all’assunzione di tutti gli impegni contratti con l’Associazione del socio uscente o deceduto.
A tal fine, l’erede e/o l’avente causa dovrà richiedere di subentrare nel rapporto associativo entro un mese dalla data di trasferimento dell’azienda. L’accoglimento di tale richiesta determina la conservazione dei diritti maturati in favore del dante causa.

ART. 7 – QUOTA DI ISCRIZIONE – L’ammissione diviene operante a seguito del pagamento della quota di iscrizione iniziale, che per il primo anno si stabilisce in EURO 516,00 per tutti gli Enti pubblici ed in EURO 258,00 uguale per tutti gli altri soci.

ART. 8 – CONTRIBUTI ANNUALI – Le quote annuali di partecipazione sono stabilite dall’Assemblea dei Soci.
Quote che dovranno essere differenziate tra i soci raggruppati nelle seguenti fasce:
a)le aziende singole o associate di produzioni vitivinicole,
b)produttori singoli o associati specializzati in produzioni tipiche e/o biologiche
c)Consorzi per la tutela e la promozione dei prodotti tipici,
d)Provincia, Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio, Enti parco,
e)imprenditori agricoli, sia persone fisiche che giuridiche, produttori di prodotti di qualità e/o esercenti di attività di agriturismo nella zona di operatività della Strada,
f)le istituzioni e le associazioni imprenditoriali, le Pro Loco e le associazioni culturali come specificato nella legge n.38/99,
g)enoteche pubbliche e private ed esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande tipiche della Strada del Vino Colli del Trasimeno
h)imprese turistico ricettive, artigiane e commerciali,
Eventuali aumenti della quota di iscrizione potranno essere deliberati dall’Assemblea.

I soci inoltre si impegnano a versare una somma percentuale proporzionale ai servizi che ricevono dalla Strada.
I soci si impegnano a cedere gratuitamente i prodotti da utilizzare per le attività di rappresentanza decise dall’Associazione.
L’entità delle quote è determinata annualmente dall’Assemblea dei soci.
L’Associazione può ricevere contributi finanziari da Enti, altre Associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 9 – Adesione ad altri organismi – I Soci dell’Associazione potranno far parte di altri Enti, purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente Statuto.
Il Socio è obbligato, sia per la produzione che per la commercializzazione del vino, a non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi degli associati, o tali da danneggiare il prestigio e l’immagine dell’Associazione della Strada del Vino stessa.

ART.10 – NORMATIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STRADA DEL VINO
La partecipazione alla “Strada del Vino Colli del Trasimeno” da parte delle aziende associate è subordinata, oltre che all’osservanza delle disposizioni di legge, al rispetto delle condizioni previste dal presente statuto e dal suo regolamento di applicazione, definito come “disciplinare della Strada del Vino Colli del Trasimeno”, che verrà emanato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI – Dal momento dell’ammissione all’Associazione gli associati sono tenuti agli adempimenti fissati dal Consiglio atti ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dal presente statuto e dal suo regolamento di attuazione definito come “Disciplinare della Strada del Vino Colli del Trasimeno”
Gli associati sono inoltre obbligati a consentire l’accesso in ogni locale e stabilimento, e loro attività, oggetto dell’iscrizione, al personale incaricato dall’Associazione, per tutti i controlli previsti dal presente statuto o necessari all’attuazione degli scopi sociali, fornendo al riguardo ogni informazione utile.

ART. 12 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE – Gli Organi dell’Associazione sono:
a)l’Assemblea;
b)il Consiglio di Amministrazione e Comitato Tecnico;
c)il Presidente ed il Vice Presidente;
d)l’Ufficio di Presidenza:
e)il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 13– ASSEMBLEA – Tutti gli associati sono rappresentati, ad ogni effetto statutario e legale, dall’Assemblea regolarmente costituita.
Ciascun associato, purché in regola con il pagamento dei contributi sociali, ha diritto di prendere parte ai lavori e alle deliberazioni dell’Assemblea.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.

ART.14 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Egli sceglie fra i presenti due scrutatori, designa il Segretario dell’Assemblea, dirige la discussione in conformità all’ordine del giorno già noto e regola le modalità delle votazioni.

ART. 15 – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA – Nell’Assemblea ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché lo fornisca di delega scritta.
La delega può essere rilasciata anche ai dipendenti che abbiano regolare mandato di amministrare in ordine al rapporto di lavoro e ai membri del Consiglio di Amministrazione nel caso di società.
Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

ART.16 – ASSEMBLEA ORDINARIA E ASSEMBLEA STRAORDINARIA – L’Assemblea ordinaria degli associati è convocata dal Presidente ogni anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio, per deliberare sul conto consuntivo, del precedente esercizio sociale e sul bilancio preventivo dell’esercizio in corso, sui provvedimenti da prendersi in relazione al conto stesso e all’attività dell’Associazione, sulla determinazione delle quote di iscrizione, nonché per nominare alla scadenza del mandato i Consiglieri, i Revisori dei Conti, il Collegio di Probiviri anche fra non soci, per stabilire l’emolumento ai Revisori stessi.
L’Assemblea straordinaria degli associati sarà convocata ogni qualvolta lo reputerà necessario il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori dei Conti o quando ne facciano domanda scritta al Presidente dell’Associazione tanti associati rappresentanti il trenta per cento dei voti spettanti a tutti gli associati, in conformità all’art. 12.
Nel caso di domanda di convocazione dell’Assemblea da parte degli Associati, gli stessi debbono indicare gli argomenti da trattarsi nell’Assemblea medesima ed il Consiglio dovrà indire l’Assemblea entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta.

ART.17 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA – Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie debbono farsi mediante lettera inviata ad ogni singolo associato e tale invito conterrà l’ordine del giorno da sottoporsi alle deliberazioni dell’Assemblea, e, oltre alle consuete indicazioni, quelle del giorno e dell’ora della seconda convocazione qualora la prima risulti deserta.
Dal giorno di avviso di convocazione a quello della riunione dell’Assemblea degli associati dovranno trascorrere non meno di dieci giorni.

ART.18 – ASSEMBLEA IN PRIMA ED IN SECONDA CONVOCAZIONE – l’Assemblea è legalmente costituita con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
In seconda convocazione l’Assemblea potrà essere riunita, nello stesso luogo, entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.
Le modificazioni al presente statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea con la maggioranza dei voti spettanti complessivamente agli associati.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di almeno i ¾ degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno prese a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.
- Approva il Regolamento interno con gli standard di qualità;
- Impartisce le direttive generali dell’Associazione;
- Determina le quote annuali di partecipazione.
Approva il bilancio dell’Associazione.
Elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Nomina i membri del Collegio dei Revisori.

Le deliberazioni dell’Assemblea saranno accertate a mezzo di processi verbali trascritti sopra appositi registri e firmati dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.
Dovrà far parte del processo verbale l’elenco degli associati presenti in proprio e per delega, ed il numero dei voti disponibili di ciascuno, nonché l’indicazione dei voti dell’intero numero degli associati aventi diritto a partecipare.

ART. 19 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – l’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che garantisce la rappresentatività delle categorie degli associati riferite alle diverse denominazioni di origine e il mantenimento delle percentuali minime indicate dall'art. 3, comma 1, lettera a) e b) della legge regionale. Ed è composto da un minimo di n. 12 membri, fino ad un massimo di n. 15 membri.
Si possono eleggere fino a due consiglieri anche se non associati ma considerati d’importanza strategica per l’immagine ed il funzionamento della stessa Associazione.
Le aziende vitivinicole devono rappresentare almeno un terzo dei consiglieri.
.I Consiglieri che all’atto della nomina non siano presenti in Assemblea debbono inviare, a pena di decadenza, la loro accettazione al Presidente dell’Associazione entro quindici giorni dall’avvenuta notizia della nomina.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, ed i singoli Consiglieri uscenti sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente ed un Vice Presidente ed ha facoltà di nominare, scegliendo anche fuori dal suo seno, il Cassiere Tesoriere ed il Segretario con funzioni esecutive ai quali potranno essere conferite deleghe per i rapporti con istituti di credito e terzi.

ART. 20 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo le attribuzioni riservate dal presente statuto all’Assemblea ed al Presidente.
Il Consiglio potrà delegare ad uno a più Consiglieri le proprie funzioni e/o – su proposta del Presidente – di spettanza a quest’ultimo, nei limiti delle deleghe conferite. Al Consigliere delegato potranno essere attribuite anche la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione, salvo la facoltà di stare in giudizio. Potrà inoltre nominare un Direttore nel caso che lo svolgimento dell’attività associativa lo renda necessario.
In particolare, è demandato al Consiglio:
a)L’elezione del Presidente e del Vice Presidente;
b)Nomina l’Ufficio di Presidenza, stabilendone i compiti;
c)Nomina del Segretario;
d)L’esame delle proposte da sottoporre all’Assemblea e la sua convocazione;
e)La redazione del bilancio dell’Associazione da sottoporre alla successiva approvazione dell’Assemblea;
f)La redazione del bilancio di previsione;
g)L’adozione delle delibere di applicazione del presente statuto. Dette norme regolamentari sono immediatamente esecutive, salvo ratifica della prima Assemblea dei soci;
h)Propone all’Assemblea il Regolamento;
i)La determinazione del trattamento economico del personale dipendente, nonché l’assunzione ed il licenziamento del personale stesso;
j)Le delibere in merito alle sanzioni da applicare ai soci in conseguenza delle infrazioni commesse;
k)Le delibere in ordine alle domande di ammissione all’Associazione, in conformità al presente statuto;
l)La possibile nomina del Comitato Tecnico;
m)L’emanazione del regolamento di applicazione dello statuto e dei regolamenti interni dell’Associazione ad eccezione di quello di cui alla successiva lettera m;
n)La proposta all’Assemblea del regolamento e delle convenzioni di cui all’art.4.

ART.21 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O COMITATO RESPONSABILE -–Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque non meno di quattro volte all’anno. Dovrà altresì convocarlo quando gliene venga fatta domanda scritta da tre Consiglieri o dai Revisori dei Conti. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso a domicilio di ciascun Consigliere, inviato con lettera fax almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo i casi d’urgenza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti, ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
I Consiglieri che non prenderanno parte alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti.
Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro verbali, ogni verbale sarà firmato dal Segretario e dal Presidente.
Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, la sua sostituzione verrà deliberata dalla prima Assemblea.

ART. 22 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ne cura l’andamento generale e morale, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l’attuazione delle relative delibere, amministra l’Associazione anche attraverso il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione, fornendo al medesimo i necessari strumenti, ha la responsabilità dei pagamenti e firma il bilancio.
Il Presidente può delegare alcune delle sue mansioni al Vice Presidente.
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione può stare in giudizio e procedere a tutti gli giudiziali e stragiudiziali che possono essere richiesti nell’interesse dell’Associazione.

ART. 23– UFFICIO DI PRESIDENZA
L’ufficio di Presidenza è costituito da cinque membri scelti tra i consiglieri, ne fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente. Esso svolge tutte le attività e funzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART.24 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – L’Assemblea nomina, ogni tre anni, tre Revisori dei Conti effettivi, fra i quali il Presidente e due Revisori supplenti.
I compiti dei Revisori dei Conti sono:
controllare almeno trimestralmente la regolarità delle scritture contabili dell’Associazione e la loro rispondenza con le relative delibere e la consistenza di cassa, redigendo il conseguente processo verbale, che dovrà essere portato a conoscenza del Presidente dell’Associazione;
a fine esercizio, eseguire il controllo contabile del bilancio e la redazione del verbale relativo da presentare all’Assemblea dei soci.
I Revisori hanno diritto ad un compenso, da determinarsi ogni anno dall’Assemblea, oltre al rimborso delle spese debitamente autorizzate che avessero incontrate nel loro ufficio.

ART. 25 – COMITATO TECNICO – Il Comitato Tecnico è costituito da un numero variabile di membri, non inferiore a tre, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione designerà all’interno del Comitato Tecnico un membro che assumerà le funzioni di Segretario del Comitato stesso.
Al Comitato Tecnico è demandato:
a)la formazione della Commissione di valutazione delle caratteristiche di partecipazione delle aziende alla Strada del Vino, secondo le procedure fissate dal Consiglio di Amministrazione o Comitato Responsabile;
b)l’esame dei problemi di carattere tecnico sui quali il Consiglio ritiene di richiedere il parere;
c)lo studio delle iniziative la cui adozione si intende suggerire al Consiglio di Amministrazione per la migliore realizzazione dello scopo sociale e dei programmi decisi dall’Assemblea dei soci.

ART. 26 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Il collegio dei Probiviri sarà composto da tre membri, i quali sceglieranno nel proprio seno un Presidente e determineranno la procedura dei loro lavori in armonia con la legislazione vigente ed il presente statuto.
I componenti del Collegio dei Probiviri dovranno deliberare inappellabilmente sulle controversie tra Associazione e soci.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. E’ fatta comunque salva la facoltà di ricorso agli organi della giurisdizione ordinaria.

ART. 27 – CARICHE SOCIALI – Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili; coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a cessare prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione del Collegio Sindacale, è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese incontrate nell’espletamento del mandato, purché debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
Le relative modalità di erogazione e l’eventuale forfetizzazione verranno stabilite dallo stesso Consiglio.

ART. 28 – FONDO ASSOCIATIVO – Il fondo associativo è costituito:
a)dalla quota di iscrizione corrisposta dai soci al momento della loro ammissione e dai beni con essa acquistati;
b)dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell’Associazione e dall’eventuale devoluzione dei beni fatta a qualsiasi titolo a favore dell’Associazione;
c)dagli eventuali avanzi di amministrazione, se non destinati a copertura di perdite precedenti.

ART.29 – BILANCIO – L’esercizio associativo ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo, da sottoporre all’Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio di Amministrazione o Comitato Responsabile dovrà presentare il conto consuntivo al Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
In caso di avanzo di amministrazione, lo stesso sarà riportato a nuovo nell’esercizio successivo. In caso di passività, essa sarà colmata attingendo al Fondo associativo, salvo il ripristino del Fondo stesso con successivi residui attivi.

ART.30 – SANZIONI PER AMMINISTRAZIONI – Le infrazioni allo statuto ed al suo regolamento di applicazione, nonché alla Legge Regionale n 38 del 22 dicembre 1999 e al suo regolamento di attuazione, saranno punite con i seguenti provvedimenti: diffida, sospensione dei diritti sociali da sei mesi a un anno, espulsione.
La diffida, la sospensione e l’espulsione saranno applicate con gradualità, in relazione alla recidività delle infrazioni, mentre sarà adottato senz’altro il provvedimento di espulsione quando la trasgressione acquisti particolare gravità, sia in relazione alle vigenti leggi che regolano la materia, sia per i danni che in conseguenza di essa possano derivare al prestigio dell’Associazione o al marchio da quest’ultima utilizzato.
La mancata corresponsione dei contributi di cui all’art. 8, nei termini previsti dallo statuto, comporta automaticamente l'immediata sospensione dei diritti sociali.
Esaurita la procedura di esazione prevista dal regolamento di applicazione, fermo restando ogni diritto dell’Associazione per il recupero del credito per vie legali, il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea la radiazione del socio moroso.
Tutte le infrazioni alle leggi vigenti che possono portare discredito all’Associazione, sono considerate infrazioni allo statuto e perseguibili in base al presente articolo, non appena le relative condanne siano passate in giudicato.
Il ricorso in sede giudiziaria, ove ciò sia ritenuto conveniente per la tutela dei diritti dell’Associazione, non esclude l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 31 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI – Tutte le sanzioni di cui all’art. 28 saranno adottate o proposte dal Consiglio di Amministrazione; nell’attesa il Presidente dell’Associazione potrà immediatamente disporre la sospensione in via cautelare del socio dal godimento dei diritti sociali.
Lo stesso Presidente dovrà contestare l’addebito all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e difese, con la stessa raccomandata dovrà essere comunicato l’eventuale provvedimento di sospensioni, i cui effetti decorreranno dalla comunicazione medesima.
Scaduto il termine di cui al comma precedente, e non oltre dieci giorni successivi, il Presidente convocherà il Consiglio di Amministrazione per la deliberazione sul merito.
Le sanzioni deliberate dal Consiglio dovranno essere comunicate all’interessato entro cinque giorni dalla data della relativa delibera; contro di esse, entro il temine di quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, l'interessato potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La presentazione del ricorso sospende l’applicazione della sanzione.
Il Collegio dei Probiviri deciderà in merito entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente il ricorso.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri è proponibile anche contro le delibere del Consiglio di Amministrazione, nel termine di dieci giorni dall’avvenuta notorietà delle medesime, purché queste risultino lesive degli interessi del o dei ricorrenti.
In tal caso il Collegio dei Probiviri giudica sulla legittimità della delibera in rapporto al disposto statutario.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri non è ammesso ulteriore ricorso.
Nel caso di esclusione da parte dell’Assemblea la relativa delibera viene notificata all’interessato, il quale può opporsi ai sensi della legge.
La procedura prevista dal presente articolo esaurisce l’azione del socio, il quale rinunzia al ricorso in altra sede contro le delibere definitive dell’Associazione.
E’ fatta comunque salva la facoltà di ricorso di cui all’art.24 terzo comma, C.C

ART. 32 – MARCHIO DELL’ASSOCIAZIONE – Il marchio dell’Associazione della “Strada del Vino Colli del Trasimeno” è costituito da un grappolo d’uva con sopra stilizzati i colli del Trasimeno, contenuti sulla destra da un bordo di calice Tale marchio è concesso in uso agli associati nel rispetto delle condizioni e limiti previsti dal presente statuto e regolamento di applicazione costituito dalle delibere del Consiglio di Amministrazione.
L’Associazione potrà depositare anche altri marchi per il raggiungimento dei fini sociali.

ART. 33 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE – Qualora venga deciso lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso ai liquidatori.
Gli eventuali avanzi saranno devoluti ad organismi con finalità analoghe o a enti di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO – Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge, in particolare della legge 38 del 22 dicembre 1999.
L’Associazione si doterà di un proprio regolamento interno che sarà approvato dall’Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste per l’Assemblea Straordinaria.

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